Statuto
S T A T U T O
e
R E G O L A M E N T O O R G A N I C O
Sesto Fiorentino, 22 dicembre 1997
Trascrizione dall’originale a cura di E.Di Maio - agosto 99
Revisione approvata dall’Assemblea il 18.1.02
S T A T U T O
della CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
di SESTO FIORENTINO
PREMESSA
La Venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento di San Giovanni Decollato, della Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino, originariamente costituita con atto 14 gennaio 1525 sotto il nome della Decollazione di San Giovanni Battista, ha assunto il titolo di Ven.le Confraternita di Misericordia, come dall’originale statuto del giugno 1914, depositato presso l’Archivio di Stato di Firenze.
Il 5 aprile 1989 è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come avente personalità giuridica privata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ed iscritta al n.766.
Il 18 ottobre 1994 è stata riconosciuta come Associazione del Volontariato ed iscritta al n. 192/FI dell’apposito Albo regionale, come da L.R. 26 aprile 1993 n.28.
Aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, movimento nato dalla Compagnia di Santa Maria che “ebbe cominciamento per lo Messer Santo Pietro Martire, l’anno 1244, nella vigilia dell’Assunzione della Maria Vergine, a dì 14 agosto”.
Venera, come Santi Patroni, San Sebastiano e San Giovanni Decollato.
COSTITUZIONE
Art. 1 - E’ corrente in Sesto Fiorentino l’Associazione dal titolo “CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO” con sede in Sesto Fiorentino, P.zza della Chiesa n.85.
Per le sacre funzioni officia nell’Oratorio della Compagnia e nella Chiesa Plebana di Sesto Fiorentino.
Ha facoltà di creare sezioni nelle parrocchie esistenti nel territorio di sua competenza.
FINALITA’
Art. 2 - La Misericordia di Sesto Fiorentino è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana, attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica.
L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.
Scopo della Confraternita è l’esercizio del volontariato, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di misericordia corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale sia nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni Pubblico Potere, nonché con iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Art. 3 - La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti, mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli, con corsi d’istruzione teorico-pratica e con altro mezzo idoneo, anche secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Art. 4 - La Confraternita provvede in particolare:
-
al trasporto e l’assistenza degli infermi e degli infortunati ed alla rimozione delle salme;
-
a prestazioni di assistenza domiciliare;
-
alla corresponsione di aiuti ai bisognosi;
-
alla promozione di tutte le opere di carità cristiana, suggerite dalle circostanze e/o necessità sociali.
Art. 5 - Lo stemma della Confraternita è comune a quello di tutte le Confraternite di Misericordia: Croce Latina di colore rosso in campo azzurro, sorgente in mezzo alle lettere gotiche F e M.
Art. 6 - La Confraternita può associarsi esclusivamente con altre Confraternite di Misericordia, senza pregiudizio per la propria autonomia.
Può, in casi particolari, collaborare con altre associazioni aventi lo stesso scopo di solidarietà.
Art. 7 - La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici e privati, nonché dall’esercizio di iniziative od altre forme volte a ricevere carità per restituire carità.
Le opere della Confraternita sono gratuite, salvo i casi speciali previsti dal regolamento interno.
GLI ISCRITTI
Art. 8- - Per essere iscritti alla Confraternita di Misericordia, in qualsiasi categoria, sono necessari i seguenti requisiti:
-
condividere la visione cristiana dell’uomo e del suo destino finale;
-
tenere una condotta integra e non avere riportato gravi condanne penali.
Art. 9 - Possono accedere alle cariche tutti gli iscritti, fatte salve le limitazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
Art. 10 - Gli iscritti alla Confraternita, in morte, hanno diritto alle onoranze religiose ed a due Sante Messe in suffragio.
Art. 11 - La Confraternita, nello spirito di solidarietà e su domanda dell’interessato, può ammettere l’iscrizione di un confratello proveniente da altra Confraternita, che si sia trasferito nel territorio di propria competenza.
L’ammissione è fatta d’intesa con la Confraternita di appartenenza.
Il confratello o la consorella manterranno l’anzianità ma non gli incarichi conferiti loro dalla Confraternita di provenienza, salvo diversa decisione del Magistrato.
Art. 12 - Agli iscritti è severamente vietato accettare qualsiasi ricompensa nel- l’esercizio delle opere della Confraternita.
GLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Art. 13 - Sono organi della Confraternita:
-
il Corpo Generale di Compagnia;
-
il Collegio dei Conservatori;
-
il Collegio dei Sindaci Revisori;
-
il Magistrato;
-
il Consiglio di Presidenza.
IL CORPO GENERALE DI COMPAGNIA
Art. 14 - Il Corpo Generale di Compagnia è costituito dagli iscritti alla Confraternita, di ambo i sessi e di ogni grado, iscritti da almeno un anno, che abbiano compiuto i sedici anni e ricevuta la vestizione.
Art. 15 - L’assemblea è l’organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello di base ed è costituita dal Corpo Generale di Compagnia.
Art. 16 - L’assemblea si riunisce ordinariamente in gennaio, in data precedente la Festa di San Sebastiano, per discutere la relazione annuale, per eleggere, quando dovuto, le cariche sociali, per approvare il bilancio preventivo.
Entro il mese di aprile si riunisce per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Ciascuna assemblea è convocata dal Magistrato che ne compila l’ordine del giorno.
Art. 17 - Il Corpo Generale di Compagnia potrà essere convocato in assemblea ogni qualvolta il Magistrato lo ritenga necessario.
Su richiesta rivolta al Magistrato da un decimo degli aventi diritto, su un unico ordine del giorno, il Magistrato stesso dovrà convocare in assemblea il Corpo Generale di Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento di tale richiesta.
Per gravi motivi di bilancio o per superamento dei termini previsti per la sua presentazione in assemblea, questa potrà essere convocata dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.
Art.18 - Il Corpo Generale di Compagnia, riunito in assemblea:
-
approva lo Statuto ed il Regolamento Organico, sue variazioni ed integrazioni;
-
approva e rende esecutivo qualsiasi regolamento proposto dal Magistrato, atto a disciplinare le varie attività della Confraternita;
-
delibera sul bilancio preventivo e quello consuntivo, presentati dal Magistrato;
-
delibera sulla relazione sull’andamento del sodalizio, fatta dal Magistrato;
-
delibera sulle spese che eccedono del 10% i limiti del bilancio preventivo, salvo che per le partite di giro e per quelle legate a cause di forza maggiore, e sulle variazioni delle sostanze patrimoniali;
-
elegge ogni sei anni il Collegio dei Conservatori, secondo le norme stabilite dall’art.43 del Regolamento Organico;
-
elegge ogni quattro anni il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le norme stabilite dall’art.46 del Regolamento Organico;
-
elegge ogni quattro anni i componenti del Magistrato di sua competenza, secondo le norme stabilite dall’art.48 del Regolamento Organico;
-
delibera su qualunque materia venga sottoposta al suo esame sia dal Magistrato che dal Collegio dei Conservatori o dal Collegio dei Sindaci Revisori;
-
ratifica i provvedimenti di decadenza e di radiazione, secondo quanto previsto dall’art.27 del Regolamento Organico;
-
adotta qualunque altro provvedimento riguardante la vita del sodalizio, sempreché non venga violata la competenza di altro organo;
-
nomina i componenti del seggio elettorale, purché non candidati.
IL COLLEGIO DEI CONSERVATORI
Art. 19 - Il Collegio dei Conservatori è composto dal Correttore e da altri quattro membri eletti dal Corpo Generale di Compagnia riunito in assemblea.
Può integrarsi con un consulente giuridico, a sua scelta, senza diritto di voto.
E’ presieduto dal Correttore. Il Vicepresidente viene eletto, nella prima riunione, fra i componenti laici.
La carica di Conservatore, tranne che per il Correttore, è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria della Confraternita, salvo quelle ad honorem o emeriti.
Art.20 - E’ compito del Collegio dei Conservatori:
-
vigilare sull’esatta osservanza ed interpretazione delle norme statutarie e di Regolamento Organico;
-
interpretare inappellabilmente le norme dello Statuto, del Regolamento Organico e di tutti i regolamenti e le disposizioni, in caso di divergenza di pareri;
-
emettere il proprio parere sui nuovi regolamenti e su tutte le riforme che si volessero introdurre nell’ordinamento della Confraternita e nell’ espletamento delle sue opere;
-
decidere sui ricorsi presentati a norma dell’art.26 del Regolamento Organico e risolvere eventuali questioni proposte dal Magistrato o da altro organo della Confraternita;
-
sostituire l’opera del Magistrato quando questi rassegni le dimissioni, eccetto che per la normale scadenza statutaria, fino a nuove elezioni che il Collegio indirà entro 60 giorni.
Art. 21 - Nel caso di sostituzione dell’opera del Magistrato, ne assumerà la continuità giuridica, delegando, se del caso, ad iscritti di propria fiducia, gli incarichi tecnici strettamente connessi alla gestione ordinaria della Confraternita.
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art. 22 - Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Corpo Generale di Compagnia riunito in assemblea.
Il Collegio è coordinato da un presidente, eletto nella prima riunione fra i componenti effettivi. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con quella di membro del Magistrato e del Collegio dei Conservatori.
Art. 23 - Il Collegio ha il compito di controllare la legittimità delle spese, la loro attinenza al bilancio preventivo, la regolarità del bilancio e del rendiconto.
Il parere del Collegio dei Sindaci Revisori è obbligatorio in sede di presentazione del bilancio consuntivo all’approvazione dell’assemblea.
Art. 24 - Qualora il Collegio ravvisasse gravi problemi di gestione del bilancio o fossero superati i termini per la presentazione di bilanci di cui al precedente art.16, ha facoltà, con voto unanime, tramite il suo Presidente, di convocare in assemblea il Corpo Generale di Compagnia, fissandone l’ordine del giorno.
IL MAGISTRATO
Art. 25 - Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita.
E’ composto da nove membri eletti dall’assemblea e dai membri di diritto di cui all’art.29 del presente Statuto.
L’appartenenza al Magistrato è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Conservatori, fatta eccezione per il Correttore, e di componente del Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 26 - Le competenze del Magistrato sono:
-
eseguire le delibere dell’assemblea ed attuarne le mozioni;
-
determinare le linee programmatiche della Confraternita;
-
eleggere le proprie cariche interne;
-
indire le assemblee stabilendone il relativo ordine del giorno;
-
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
-
deliberare le operazioni finanziarie e tecniche di interesse della Confraternita, determinando le spese, entro i limiti dei capitoli del bilancio preventivo, sorvegliandone l’esecuzione;
-
prendere, in via d’urgenza, tutti i provvedimenti indispensabili, nell’interesse della Confraternita;
-
deliberare sull’accettabilità di eredità, legati, beneficenze;
-
sostenere cause giudiziarie, concordare transazioni, nell’interesse della Confraternita, nominare i patroni in giudizio;
-
sovrintendere al buon andamento di tutti i servizi e di tutte le attività della Confraternita;
-
accogliere, previa istruzione, se del caso, le domande di iscrizione alla Confraternita, fissare le quote annuali, concedere dilazioni;
-
infliggere, su proposta dell’apposita commissione, le sanzioni agli iscritti per infrazioni allo Statuto, al Regolamento Organico ed agli altri regolamenti interni alla Confraternita;
-
nominare nel ruolo di emeriti e ad honorem le sorelle ed i fratelli meritevoli e dimettere dai ruoli coloro che ne avessero perso i requisiti;
-
assegnare riconoscimenti e premi;
-
assumere, sospendere, multare e licenziare i dipendenti, fissarne lo stipendio, le mansioni e gli incarichi;
-
nominare i Capi di Guardia e, ove lo ritenga opportuno, destituirli;
-
nominare la commissione per l’esame degli aspiranti e la commissione per i provvedimenti disciplinari;
-
predisporre e/o modificare i regolamenti interni, da presentare all’approvazione dell’assemblea;
-
compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che il presente Statuto ed il Regolamento Organico non attribuiscano ad altro organo della Confraternita.
Art. 27 - Il Magistrato elegge nel suo seno:
-
il Governatore;
-
uno o più Vicegovernatori, indicando, in quest’ultima ipotesi, il Vicegovernatore Vicario.
Su proposta del Governatore e del o dei Vicegovernatori, nomina fra gli iscritti, in base alle loro capacità attitudinali:
-
il Cancelliere;
-
l’Amministratore;
-
il Coordinatore dei Servizi;
-
il Responsabile della Formazione;
-
il Maestro dei Piccoli Fratelli e delle Piccole Sorelle;
Sia gli eletti che i nominati restano in carica per tutto il quadriennio salvo revoca e sono rieleggibili.
Le cariche coperte in Magistrato sono incompatibili con ogni altra carica, salvo interinale, in seno al Magistrato stesso e ad altre nella Confraternita.
Art. 28 - Il Governatore è la massima autorità della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale.
Art. 29 - Sono membri di diritto del Magistrato:
-
il Correttore;
-
solo con diritto di iniziativa, laddove siano stati nominati al di fuori dei membri eletti, tutti coloro che ricoprono incarichi statutari di cui al secondo capoverso del precedente art.27.
Art. 30 - Il Correttore è nominato dall’Ordinario Diocesano e rappresenta l’Autorità Ecclesiastica.
Rimane in carica fino a revoca da parte dell’organismo che lo ha nominato.
Art. 31 - Qualora nella Confraternita si determinino deviazioni dai fini istituzionali e/o situazioni di ingovernabilità, su richiesta del Governatore e di 5 membri eletti del Magistrato, conseguentemente al concorde parere dell’Ordinario Diocesano e del Collegio dei Conservatori, se non direttamente interessato, il Correttore ha facoltà di sciogliere uno o più organi della Confraternita, assumendone la conduzione fino a elezione del nuovo organismo, da avvenire entro 60 giorni.
La delibera di scioglimento deve essere controfirmata dal Governatore, dal Vicepresidente del Collegio dei Conservatori e, per presa d’atto, dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.
Per lo scioglimento del Collegio dei Conservatori e del Collegio dei Sindaci Revisori è necessario il voto dell’assemblea appositamente convocata.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Art. 32 - Il Consiglio di Presidenza è formato da:
-
il Governatore;
-
il Correttore;
-
il o i Vicegovernatori;
-
il Cancelliere;
-
l’Amministratore;
-
il Coordinatore dei Servizi,
-
un componente eletto del Magistrato, nominato dal Magistrato su proposta del Governatore.
Il Governatore ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza consulenti ed esperti nelle materie che debbono essere trattate, con solo diritto di iniziativa.
ORGANISMI AUSILIARI
Art. 33 - Il Magistrato ha facoltà di costituire, in seno alla Confraternita, organismi con finalità di specializzazione in alcuni settori di intervento, quali il Gruppo Donatori di Sangue, il Gruppo Donatori di Organi, il Gruppo di Protezione Civile e quant’altri ritenesse necessari per una maggiore ed attuale presenza della Confraternita nell’alleviare la sofferenza.
Le attività di questi gruppi saranno disciplinate da un apposito mansionario, emanato dal Magistrato ed approvato dal Collegio dei Conservatori, per la legittimità statutaria e di Regolamento Organico.
PATRIMONIO
Art. 34 - Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote degli iscritti, dalle offerte e raccolte varie, da eventuali legati e donazioni, da beni mobili ed immobili.
In caso di scioglimento il patrimonio sarà messo a disposizione dell’Ordinario Diocesano affinché lo destini ad associazioni aventi uno scopo analogo e/o affine a quello della Confraternita.
SCIOGLIMENTO
Art. 35 - La Confraternita potrà essere sciolta solo per delibera concorde dei quattro quinti del Magistrato, dei quattro quinti del Collegio dei Conservatori e dei tre quarti dei presenti all’assemblea del Corpo Generale di Compagnia, appositamente convocata.
La delibera diviene esecutiva dopo e se ratificata dall’Ordinario Diocesano.
REGOLAMENTO ORGANICO
Art. 36 - Il Regolamento Organico determina modalità, strumenti e procedure per l’attuazione del presente Statuto e per il funzionamento della Confraternita.
MODIFICHE ALLO STATUTO
ED AL REGOLAMENTO ORGANICO
Art. 37 - Ogni proposta di modifica al presente Statuto, prima di essere posta all’ordine del giorno dell’assemblea, dovrà essere discussa, congiuntamente, dal Collegio dei Conservatori e dal Magistrato ed averne ottenuto, congiuntamente, il parere favorevole.
Essa si considera approvata quando abbia riportato, in seno all’assemblea del Corpo Generale di Compagnia, non meno di tre quarti dei voti dei presenti e, successivamente, sia stata ratificata dalla autorità ecclesiastica, nella persona dell’Ordinario Diocesano, e dall’Autorità Regionale.
Le proposte di modifica allo Statuto dovranno essere inserite all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria, appositamente convocata.
Art. 38 - Le modifiche al Regolamento Organico, previo parere di legittimità statutaria specificatamente espresso dal Collegio dei Conservatori, devono essere discusse nell’assemblea del Corpo Generale di Compagnia ed ottenere il parere favorevole della maggioranza dei presenti.
Le proposte di modifica al Regolamento Organico dovranno essere inserite all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria, appositamente convocata.
Art. 39 - Modifiche allo Statuto ed al Regolamento Organico, di natura meramente formale, che fossero richieste da urgenti necessità ed opportunità o derivanti da disposizioni di legge o regolamenti emanati dallo Stato o dalla Regione, potranno essere deliberate dal Magistrato, previo parere favorevole del Collegio dei Conservatori, con la maggioranza di almeno i quattro quinti del Magistrato stesso.
Le modifiche saranno sottoposte a ratifica in occasione della prima assemblea successiva alla delibera adottata.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto e non in opposizione con esso, si osservano le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti e quelli che, in avvenire, saranno emanati sia dallo Stato che dalla Regione Toscana in materia di assistenza, beneficenza e volontariato.
Art. 41 - I fratelli e le sorelle, di qualunque categoria, conservano i diritti legittimamente acquisiti in forza dei precedenti statuti e regolamenti.
NORMA TRANSITORIA
Il presente Statuto ed il Regolamento Organico entrano in vigore dopo l’approvazione da parte dell’assemblea, appositamente convocata, e dopo ratifica da parte dell’Autorità Ecclesiastica e Regionale.
Con l’entrata in vigore del presente Statuto e del Regolamento Organico decadono gli incarichi, le norme, i regolamenti e le delibere che mutuavano da articoli che dal presente Statuto e dal Regolamento Organico siano stati abrogati e/o modificati.
F.to:
Luigi Bartoletti
Giancarlo Lo Schiavo Notaio
ALLEGATO “C” all’atto n.6840 della Raccolta
R E G O L A M E N T O O R G A N I C O
della CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
di SESTO FIORENTINO
COSTITUZIONE
(Art.1 dello Statuto)
Art. 1 - La Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino opera prevalentemente nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, con esclusione della frazione di Quinto, e nel territorio della frazione di Settimello del Comune di Calenzano.
GLI ISCRITTI
(Artt.8-9-10-11-12 dello Statuto)
Art. 2 - Gli iscritti danno il proprio contributo associativo, culturale ed economico alla vita della Confraternita.
Art. 3 – Per l’iscrizione alla Confraternita occorre presentare domanda al Magistrato, controfirmata da due sorelle o fratelli presentatori, dopo aver preso visione del vigente Statuto e Regolamento Organico.
Previo colloquio con il Correttore ed il Governatore, il candidato viene ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo Art.13. Il Magistrato può accettare o respingere la domanda dandone comunicazione all’interessato.
Art. 4 - Gli iscritti alla Confraternita si distinguono in:
-
Governatori Emeriti;
-
Capi di Guardia attivi e ad honorem;
-
Fratelli e Sorelle attivi e emeriti;
-
Aspiranti;
-
Piccoli Fratelli e Piccole Sorelle.
Art. 5 - Il Magistrato può nominare Governatore Emerito chi abbia ricoperto la carica di Governatore. I Governatori Emeriti possono prendere parte a tutte le riunioni del Magistrato, con solo diritto di iniziativa, ed alle quali saranno sempre invitati.
Art. 6 - I Capi di Guardia sono coloro che svolgono la funzione di coordinatori dei vari servizi operativi della Confraternita, determinati dal Magistrato.
Nel caso di nomina di più Capi di Guardia per lo stesso servizio, il ruolo di primo referente è svolto dal primo nominato nella delibera, salvo diversa, esplicita indicazione.
Art. 7 - I Capi di Guardia sono nominati dal Magistrato, su proposta del Coordinatore dei Servizi, entro 15 giorni dal suo insediamento e decadono, salvo revoca anticipata, con il Magistrato che li ha nominati.
Rispondono direttamente al Coordinatore dei Servizi.
Art. 8 - Sono scelti tra i fratelli e le sorelle per provata esperienza specifica nel settore cui sono destinati.
La carica di Capo di Guardia è incompatibile con quella di componente del Magistrato, a qualsiasi titolo.
Art. 9 - Possono essere nominati Capi di Guardia ad honorem, sempreché rivestano i requisiti di cui all’art.8 dello Statuto, quelle persone che per benemerenza od altro titolo, il Magistrato ritenga meritevoli.
Art. 10 - Diventa sorella o fratello emerito chi ha maturato una anzianità di almeno venti anni nella Confraternita e/o abbia acquisito particolari meriti nello svolgimento del suo servizio.
Art. 11 - I fratelli attivi e le sorelle attive sono gli iscritti che svolgono tutte le opere di carità, di religione, di servizio e di gestione che formano l’attività della Confraternita.
Per essere ammesso fratello attivo o sorella attiva occorre aver svolto servizio di aspirantato.
Art. 12 - Gli aspiranti sono gli iscritti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che intendono diventare, superato il periodo di prova, attivi.
Art. 13 - Ai candidati sarà tenuto un corso di formazione durante il quale saranno date nozioni associative, tecniche, relative alle specializzazioni prescelte, e di pastorale dell’assistenza, del volontariato e della sofferenza.
Art. 14 - La partecipazione al corso è obbligatoria. Eventuali giustificate, brevi assenze dovranno essere recuperate.
Al termine del corso, l’apposita commissione procederà ad un esame superato il quale il candidato avrà la qualifica di Aspirante, e dopo un periodo di tirocinio, sarà ammesso alla Vestizione.
L’esito dell’esame, inappellabile, sarà comunicato all’interessato.
Art. 15 - La vestizione sarà tenuta, di norma, nella domenica più vicina alla Festività di San Sebastiano.
Art. 16 - La vestizione è il momento solenne e pubblico di ingresso nella Confraternita.
La mancata partecipazione alla cerimonia comporta il differimento dell’ammissione.
Per gli assenti a causa di accertati e giustificati motivi, si procederà alla vestizione in una successiva pubblica cerimonia.
Nelle more, rimane sospeso il passaggio nei ruoli di attivi.
Art. 17 - Sono Piccoli Fratelli e Piccole Sorelle gli iscritti tra i 12 ed i 16 anni.
Partecipano alle opere ed ai servizi consentiti dalle loro possibilità, curando particolarmente la propria formazione spirituale ed associativa, sotto la guida del Correttore e del Maestro dei Piccoli Fratelli.
Art. 18 - La veste dei confratelli e delle consorelle è di tela nera, lunga, con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio nero, dal quale pende una Corona del Rosario.
Per i servizi non di carattere religioso, la veste tradizionale potrà essere sostituita con altra più funzionale, secondo quanto stabilito dal Magistrato, con apposito regolamento.
Art. 19 - Tutti gli iscritti debbono:
-
osservare scrupolosamente lo Statuto, il Regolamento Organico ed ogni altra disposizione emanata dagli organi della Confraternita;
-
tenere sempre una condotta morale e civile irreprensibile ed osservare il segreto d’ufficio, in considerazione della delicatezza e della particolarità dei servizi e dei compiti svolti;
-
pagare la quota associativa;
-
disimpegnare i servizi con rispetto e correttezza.
Art. 20 - La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi:
-
dimissioni;
-
per decisione motivata dell’organismo competente;
-
rapporto di lavoro.
Art. 21 - Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Magistrato, che deve dare risposta di accettazione o meno entro il termine massimo di sessanta giorni.
Trascorso tale termine, le dimissioni si intendono accolte.
Art. 22 - Tutti gli iscritti alla Confraternita sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
-
ammonizione, consistente in un richiamo scritto del Governatore;
-
sospensione a tempo determinato;
-
decadenza;
-
radiazione.
Art. 23 - La decadenza è dichiarata nei seguenti casi:
-
quando all’iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali di cui all’art.8 dello Statuto e quelli previsti per la categoria cui appartiene, oppure quando lo stesso si renda incompatibile con i principi spirituali e morali cui la Confraternita si ispira;
-
per morosità per oltre un biennio nel pagamento delle quote sociali, pur essendo in grado di assolvervi;
-
per irreperibilità;
-
quando ricorrono i requisiti di incompatibilità previsti dal comma tre dell’art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266;
-
per non aver raggiunto, per un biennio consecutivo, ingiustificatamente, il minimo dei servizi previsti dal regolamento interno.
Art. 24 - La radiazione è inflitta:
-
per grave infrazione disciplinare;
-
per persistenza, nonostante il richiamo scritto, nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
Art. 25 - La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari è del Magistrato, su proposta dell’apposita commissione disciplinare.
Per i punti b), c) e d) del precedente art.22, la contestazione dell’addebito deve essere fatta per iscritto, con invito a presentare, entro 15 giorni, le proprie controdeduzioni.
Trascorso tale termine, se non sono giunte le controdeduzioni o queste non state considerate valide dal Magistrato da variare la precedente decisione, la sanzione diventa definitiva.
Art. 26 - Contro i provvedimenti definitivi del Magistrato è ammesso, entro 10 giorni, ricorso scritto al Collegio dei Conservatori il quale, sentito l’interessato ed il Governatore, decide in ultima istanza.
Art. 27 - Le decisioni del Collegio dei Conservatori, inerenti i punti a) e b) del precedente art.22 sono inappellabili. I provvedimenti di decadenza e di radiazione devono essere rimessi all’assemblea per la definitiva ratifica. Detta proposta deve essere comunicata da parte del Magistrato all’interessato, a mezzo lettera raccomandata, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni che, assieme alla motivazione del Magistrato e del Collegio dei Conservatori, saranno rimesse alla valutazione dell’assemblea.
Nel tempo che intercorre fra la delibera del Magistrato e l’espletamento di tutti i gradi di giudizio, l’iscritto è considerato sospeso a tutti gli effetti.
IL CORPO GENERALE DI COMPAGNIA
(Artt 14-15-16-17-18 dello Statuto)
Art. 28 - La convocazione è portata a conoscenza degli iscritti a cura del Governatore, mediante pubblica affissione ed avviso in sede o con comunicazione personale a domicilio.
La comunicazione dovrà indicare l’ordine del giorno, la data, l’ora e la sede e dovrà pervenire agli interessati o essere affissa almeno otto giorni prima della riunione.
Art. 29 - Affinché l’assemblea sia valida occorre:
-
che sia stata convocata dal Magistrato o dal Presidente del Collegio dei Sindaci, in conformità con quanto stabilito dagli Artt. 16 e 17 dello Statuto, secondo la prassi di cui al precedente art.28;
-
che in prima convocazione sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto;
-
che in seconda convocazione, trascorsa un’ora dall’orario previsto per la prima, qualunque sia il numero dei presenti, purché tale numero sia superiore al doppio dei componenti eletti del Magistrato.
Gli iscritti non facenti parte del Corpo Generale di Compagnia, ai sensi dell’art.16 del Regolamento Organico, hanno diritto di partecipare all’assemblea con solo diritto di iniziativa e non di voto.
Gli iscritti dichiarati morosi non hanno diritto di partecipare all’assemblea.
Art. 30 - Ciascun bilancio può essere visionato, presso la sede della Confraternita, negli otto giorni precedenti l’assemblea.
Art. 31 - Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano.
Qualora sia richiesta dal Governatore o dal Correttore o da almeno un terzo dei presenti, la votazione dovrà avvenire per appello nominale.
Le decisioni riguardanti la decadenza e la radiazione di un confratello o di una consorella saranno sempre prese a scrutinio segreto.
Art. 32 - I Conservatori ed il Magistrato nomineranno, prima dell’assemblea elettiva, una commissione elettorale avente il compito di preparare la lista dei candidati per l’elezione dei componenti del Consiglio dei Conservatori, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Magistrato.
Detta commissione è formata dal Correttore, da un Conservatore, da un Capo di Guardia, da un fratello e da una sorella attivi e/o emeriti e dal Cancelliere, come segretario.
Il Conservatore, il Capo di Guardia, il fratello e la sorella attivi e/o emeriti sono eletti dal rispettivo Collegio o Gruppo di appartenenza.
Per la presentazione della lista del Collegio dei Conservatori, nella commissione elettorale il Conservatore sarà sostituito da un membro del Magistrato, scelto al suo interno.
Le liste proposte dalla commissione elettorale dovranno essere formate da un numero di candidati superiore agli eleggibili.
Nella lista per il Collegio dei Conservatori i candidati devono essere superiori di almeno un terzo degli eleggibili.
Tutti i candidati devono apporre la propria firma per accettazione, pena la decadenza della candidatura.
Art. 33 - Il Governatore, dichiarato il regolare insediamento dell’assemblea, comunica il numero dei presenti al momento.
L’assemblea procede quindi alla elezione del proprio Presidente, scegliendo fra i presenti con almeno tre anni di anzianità e, successivamente, ove si dovessero tenere le elezioni, i componenti del seggio elettorale, in numero di tre, scegliendoli fra i presenti, purché non candidati.
Funge Segretario dell’assemblea il Cancelliere. In caso di assenza il Presidente dell’assemblea sceglierà, fra i presenti, una sorella od un fratello per svolgere tale funzione.
Art. 34 - Il Presidente dell’assemblea non può derogare dagli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Ha diritto di regolare gli interventi nel numero, nell’ordine e nella durata; ha l’obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono avendone diritto, in relazione agli argomenti in discussione; è sua facoltà consentire eventuali repliche.
Può concedere la verifica dei poteri su richiesta del Governatore, del Correttore e/o di almeno un terzo dei presenti.
Art. 35 - Non possono essere trattati e discussi in assemblea argomenti non inseriti all’ordine del giorno.
La presentazione al Presidente dell’assemblea, da parte di uno o più dei presenti, di una mozione scritta sull’argomento in discussione, determina l’immediata cessazione del dibattito.
Il Presidente dell’assemblea, dopo averne data lettura, chiederà chi vorrà intervenire, dando la parola solo ad uno in favore e ad uno contro. Dopodiché metterà la mozione in votazione. Proclamato l’esito della votazione, l’argomento sarà dichiarato concluso.
Art. 36 - Il Presidente dell’assemblea fissa il tempo della durata della riunione ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.
A seconda delle necessità, può aggiornare i lavori ad altra data.
Art. 37 - E’ facoltà del Presidente di procedere, in qualsiasi momento, al controllo delle presenze.
Art. 38 - Le elezioni dei componenti degli organi della Confraternita dovranno essere sempre fatte a scrutinio segreto, su scheda predisposta dalla commissione elettorale, con i candidati in ordine alfabetico.
L’espressione di voto avviene mediante apposizione di un segno di croce o similare, accanto al nome del candidato prescelto.
Le schede con votati candidati più del richiesto o di difficile interpretazione, sono dichiarate nulle.
Art. 39 - Dichiarate chiuse le votazioni, il seggio elettorale procederà allo scrutinio delle schede, il cui verbale consegnerà al Presidente della assemblea per la proclamazione degli eletti.
Vengono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
A parità di voti viene dichiarato eletto il più anziano di iscrizione alla Confraternita e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Art. 40 - I poteri del Presidente dell’assemblea cessano con lo scioglimento della medesima, salvo quanto previsto dal successivo art.41.
E’ tenuto, assieme al Segretario, a trasmettere al Magistrato, entro otto giorni, il verbale dell’assemblea e, ove si fossero tenute elezioni, i verbali delle medesime.
Art. 41 - Agli eletti deve essere data comunicazione scritta dell’avvenuta elezione, da parte del Segretario dell’assemblea.
La prima riunione di ogni organismo, convocata e presieduta dal Presidente dell’assemblea, deve tenersi entro un massimo di 15 giorni dalla proclamazione del risultato. Trascorso tale periodo, in carenza di convocazione, provvede il Correttore.
Art. 42 - Contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento Organico in sede di assemblea, è consentito il ricorso al Collegio dei Conservatori.
Il ricorso deve essere inoltrato entro tre giorni dal termine dell’assemblea e presentato da almeno tre iscritti, con diritto di voto e presenti all’assemblea.
La decisione del Collegio dei Conservatori è inappellabile.
IL COLLEGIO DEI CONSERVATORI
(Artt. 19-20-21 dello Statuto)
Art. 43 - Per essere eletti nel collegio dei Conservatori occorre aver compiuto 35 anni di età e sette di appartenenza alla Confraternita ed avere particolare conoscenza dello Statuto e del Regolamento Organico.
Le elezioni avvengono su lista proposta dalla commissione elettorale, secondo quanto stabilito dal sesto capoverso dell’art.32 del Regolamento Organico.
In caso di dimissioni o quant’altro di un componente laico del Collegio, subentra il primo dei non eletti.
Qualora dopo l’ultimo degli eletti non vi siano più candidati votati, in occasione della prima assemblea si procederà alla elezione di un nuovo Conservatore che resterà in carica fino al termine del mandato di tutto il Collegio.
Art. 44 - I membri laici del Collegio durano in carica sei anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato, se consecutivo.
Art. 45 - Il Collegio si riunisce, di norma, ogni trimestre, quando lo ritenga il Presidente e/o il Vicepresidente e qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto.
Il Vicepresidente del Collegio può partecipare, con solo diritto di iniziativa, alle riunioni del Magistrato alle quali deve essere sempre invitato.
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
(Artt. 22-23-24 dello Statuto)
Art. 46 - Per essere eletti nel Collegio dei Sindaci Revisori occorre essere maggiorenni, ma non è indispensabile essere iscritti alla Confraternita.
I membri del Collegio dei Sindaci Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Le elezioni avvengono su lista proposta dalla commissione elettorale, secondo quanto stabilito dal quinto capoverso dell’art.32 del Regolamento Organico.
In caso di dimissioni o quant’altro di un Sindaco, se effettivo subentra il primo dei supplenti che, a sua volta, viene integrato dal primo dei non eletti e cosi via.
Qualora dopo l’ultimo degli eletti non vi siano altri candidati votati, non si procederà a nuove elezioni solo se rimane immutato il numero degli effettivi.
In caso contrario si procederà, alla prima assemblea, all’elezione dei componenti mancanti, che resteranno in carica fino al termine del mandato di tutto il Collegio.
Art. 47 - Il Collegio si riunisce, di norma, ogni trimestre, quando lo ritenga il Presidente e qualora lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto.
Il Presidente del Collegio può partecipare, con solo diritto di iniziativa, alle riunioni del Magistrato alle quali deve essere sempre invitato.
Nel caso che non fosse iscritto alla Confraternita, designerà un altro componente iscritto, con preferenza fra i Sindaci Effettivi.
IL MAGISTRATO
(Artt. 25-26-27-28-29-30-31 dello Statuto)
Art. 48 - Per essere eletti nel Magistrato occorre essere maggiorenni ed avere almeno tre anni di appartenenza alla Confraternita.
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e/o discendenti fino al secondo grado, fratello, sorella, zio, nipote, suocero, suocera, genero e nuora.
Le elezioni avvengono su lista proposta dalla commissione elettorale, secondo quanto stabilito dal quinto capoverso dell’art.32 del Regolamento Organico.
Art. 49 - Il Magistrato dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 50 - Se durante il quadriennio venisse a mancare uno dei componenti eletti dal Magistrato, subentrerà il primo dei non eletti.
Qualora dopo l’ultimo degli eletti non vi siano altri candidati votati, sempreché il numero dei rimanenti sia superiore alla metà dei componenti eletti, il Magistrato rimane in carica con il numero ridotto dei componenti.
Art. 51 - Qualora venga a mancare un numero di componenti pari o superiore alla metà, deve essere convocata un’assemblea straordinaria, da svolgersi entro 30 giorni, per l’elezione del nuovo Magistrato.
La conduzione della Confraternita, in questo periodo, è affidata congiuntamente al Collegio dei Conservatori ed a quello dei Sindaci Revisori.
Art. 52 - Decade dall’ufficio chi perde una qualità inerente alla sua nomina e/o che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Magistrato e non si attenga a quanto stabilito dall’art.19 del Regolamento Organico.
La decadenza è dichiarata, congiuntamente, dal Magistrato e dal Collegio dei Conservatori e comunicata, per iscritto, all’interessato.
Art. 53 - Le dimissioni dal Magistrato del Governatore e della maggioranza dei suoi componenti eletti, determina la sostituzione di tutto il Magistrato stesso da parte del Collegio dei Conservatori, secondo quanto stabilito dal comma e) dell’art.20 dello Statuto.
Il Collegio, per la gestione ordinaria, ha facoltà di nominare dei collaboratori, ferma restando al Governatore la rappresentanza legale per gli obblighi di legge urgenti.
Art. 54 - Il Magistrato si riunisce, ordinariamente, almeno ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Governatore e/o il Correttore.
Il Magistrato deve essere obbligatoriamente convocato qualora sia richiesto, su un unico ordine del giorno, da almeno la metà dei suoi componenti eletti.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.
Art. 55 - Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza di voti.
Nelle delibere relative a persone si procede a voto segreto.
Non possono prendere parte alle adunanze quei membri che avessero interesse personale agli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 56 - Per le variazioni al bilancio preventivo, deliberate dal Magistrato, che comportino uno scostamento pari o superiore al 25% di quanto preventivato, dovrà essere convocata, entro 45 giorni, un’assemblea per l’approvazione.
Art. 57 - Il Magistrato nominerà un’apposita commissione, presieduta dal Coordinatore dei Servizi, che sorveglierà su infrazioni disciplinari, liti tra iscritti e quant’altro turbasse il regolare rapporto fra i fratelli e le sorelle.
Questa commissione, previa istruttoria, proporrà al Magistrato i provvedimenti disciplinari da prendere.
Art. 58 - Il Magistrato, secondo un apposito organigramma, elegge i responsabili dei settori operativi.
Art. 59 - Sono particolari compiti del Governatore:
-
tutelare gli interessi e le prerogative del sodalizio difronte agli iscritti, a terzi ed a qualunque autorità costituita;
-
indire le adunanze di assemblea, secondo le norme statutarie e di Regolamento Organico, nelle forme prescritte dal Magistrato;
-
illustrare all’assemblea la relazione morale sullo stato della Confraternita, indicandone le linee programmatiche;
-
convocare e presiedere le riunioni del Magistrato, del Consiglio di Presidenza e firmarne i relativi verbali;
-
compiere tutti gli atti cautelativi e conservativi, anche giudiziari, con procedura d’urgenza, nell’interesse della Confraternita. Detti atti debbono essere successivamente ratificati dal Magistrato;
-
vigilare sull’osservanza, da parte dei fratelli e delle sorelle, dello Statuto, del Regolamento Organico e degli altri regolamenti interni della Confraternita.;
-
sospendere, con procedura d’urgenza, i fratelli e le sorelle dall’esercizio delle opere ed i dipendenti dagli incarichi ricoperti, salvo poi riferire al Magistrato per i provvedimenti definitivi;
-
curare, assieme all’Amministratore, la regolare tenuta dell’inventario dei beni mobili del sodalizio, del quale ne è il conservatore;
-
attuare le delibere del Magistrato e dell’assemblea del Corpo Generale di Compagnia;
-
adottare ogni misura e provvedimento non contemplati nello Statuto e nel Regolamento Organico, salvo ratifica da parte del Collegio dei Conservatori e dell’assemblea.
E’ responsabile, unitamente all’Amministratore, della gestione amministrativa della Confraternita.
Art. 60 - L’ufficio del Correttore è incompatibile con quello di membro del Collegio dei Sindaci Revisori ed altro incarico in seno al Magistrato.
Ha facoltà di nominarsi, in accordo con l’Ordinario Diocesano, uno o più sostituti vicari.
Art. 61 - Il Correttore cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita, la preparazione morale e spirituale dei fratelli e delle sorelle, con particolare riguardo agli aspiranti.
Ha la direzione delle funzioni e delle feste religiose, vigila sulla buona condotta degli iscritti.
Le delibere del Magistrato che investono l’indirizzo morale e religioso della Confraternita, devono avere il suo assenso.
Art. 62 - Durante il periodo di conduzione straordinaria, il Correttore ha facoltà di nominarsi dei suoi collaboratori scelti fra gli iscritti della Confraternita, che non abbiano ricoperto incarichi istituzionali negli ultimi quattro anni ed abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.
I collaboratori scelti non potranno essere candidati nelle immediate elezioni per il rinnovo dell’organismo sciolto.
La scelta non è necessariamente limitata ai soli iscritti alla Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino.
Art. 63 - Entro 15 giorni dalla delibera di scioglimento di uno o più organi della Confraternita, il Correttore insedierà una commissione elettorale, da lui presieduta e formata da un Capo di Guardia, da un fratello ed una sorella attivi e/o emeriti, eletti dalle rispettive assemblee di gruppo, appositamente convocate.
Art. 64 - Il Vicegovernatore sostituisce il Governatore in caso di impedimento.
Qualora vi siano più Vicegovernatori, la sostituzione spetterà, prioritariamente, al Vicegovernatore Vicario.
Art. 65 - Il Cancelliere redige e firma i verbali delle adunanze di assemblea, delle riunioni del Magistrato e della commissione elettorale.
In caso di assenza alla riunione del Magistrato e della commissione elettorale, il Governatore designerà un sostituto.
Art. 66 - Il Cancelliere è consegnatario dell’archivio della Confraternita, svolge il servizio di segreteria e ne dirige gli uffici.
Redige e mantiene in esatto ordine i ruoli delle sorelle e dei fratelli, degli aspiranti, dei piccoli fratelli, degli emeriti e ad honorem.
Procura che i suddetti ruoli siano disponibili presso la sede, con il numero progressivo spettante a ciascun iscritto, allo scopo di determinarne l’anzianità.
Art. 67 - L’Amministratore ha il compito di coordinare e controllare i servizi contabili dei diversi settori della Confraternita, di redigere ed illustrare all’assemblea il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 68 - L’Amministratore sovrintende alle entrate ed alle uscite della Confraternita, esige direttamente, od a mezzo esattore, le quote degli iscritti.
E’ responsabile del libro cassa, dei libri contabili e del ruolo delle esazioni delle quote.
Art. 69 - Il servizio di tesoreria può essere affidato ad un Istituto di Credito o Cassa di Risparmio che provveda a tenere la cassa della Confraternita ed abbia il compito di tutte le esazioni e pagamenti per conto della medesima, da effettuarsi su mandati firmati sia dal Governatore sia dall’Amministratore.
Il modo per espletare dette mansioni sarà stabilito per convenzione.
Art. 70 - Il Coordinatore dei Servizi svolge il ruolo di raccordo fra tutti i Capi di Guardia, dai quali riceve periodici rapporti e segnalazioni.
E’ responsabile, nei confronti del Magistrato, del buon andamento di tutti i settori operativi, nonché del comportamento tecnico-disciplinare di tutti i fratelli e le sorelle.
Presiede la commissione disciplinare del Magistrato.
Art. 71 - Il Responsabile della Formazione, in collaborazione con il Correttore, assolve il compito di curare la formazione religiosa, culturale, associativa, pastorale, tecnico-sanitaria di tutti gli iscritti, tramite incontri periodici, convegni, seminari.
In particolare, sempre in collaborazione con il Correttore, cura la preparazione dei nuovi iscritti, tramite appositi corsi, ed esprime alla commissione d’esame il parere motivato sulla ammissibilità o meno alla vestizione.
Art. 72 - Il Maestro dei Piccoli Fratelli e delle Piccole Sorelle, in collaborazione con il Correttore, cura la preparazione religiosa ed associativa, nonché l’avvio ai servizi della Confraternita, dei giovani iscritti in età compresa fra i 12 ed i 16 anni.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
(Art. 32 dello Statuto)
Art. 73 - Il Consiglio di Presidenza, in ordine ai compiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Organico:
-
garantisce il funzionamento dei servizi;
-
propone la relazione della gestione finanziaria da sottoporre alla approvazione del Magistrato;
-
assume, in via d’urgenza, iniziative concernenti la gestione finanziaria da sottoporre per la ratifica al Magistrato, alla prima riunione;
-
predispone le norme relative all’andamento degli uffici e dei servizi e quant’altro necessario al regolare andamento dell’attività della Confraternita.
ORGANISMI AUSILIARI
(Art. 33 dello Statuto)
Art. 74 - I componenti degli Organismi Ausiliari sono nominati dal Magistrato entro 15 giorni dal suo insediamento e decadono, salvo revoca anticipata, con il Magistrato che li ha nominati.
Per ogni gruppo il Magistrato nominerà un coordinatore responsabile.
Il rapporto fra i Coordinatori ed il Magistrato sono curati dal Vicegovernatore Vicario.
DISPOSIZIONI FINALI
(Artt. 40-41 dello Statuto)
Art. 75 - Per i fratelli e le sorelle che, a norma dei precedenti statuti, ricoprivano la qualifica di “aggregati”, qualifica ora soppressa, sarà mantenuto un ruolo ad esaurimento.
Uno speciale protocollo aggiuntivo al presente Regolamento Organico, ne determinerà le norme, i diritti ed i doveri.
Art. 76 - Ogni adunanza o riunione sarà aperta e chiusa con le preghiere rituali.
Art. 77 - Lo status di componente del Collegio dei Conservatori, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Magistrato e del responsabile degli Organismi Ausiliari è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro intrattenuto con la Confraternita.
Art. 78 - Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, deve esercitare l’opzione entro 30 giorni, pena la decadenza da entrambi gli incarichi.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO n.1
Il presente protocollo aggiuntivo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.75 del Regolamento Organico, regola la vita all’interno della Confraternita, dei fratelli e delle sorelle del ruolo degli aggregati.
Il Magistrato vaglierà i nominativi dei fratelli e delle sorelle iscritti nel ruolo degli aggregati alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto e del Regolamento Organico, per valutare se ci siano consorelle e confratelli che, per il loro servizio alla Confraternita, possano essere assegnati d’ufficio al ruolo degli attivi od emeriti o Capi di Guardia ad honorem.
Contemporaneamente saranno vagliati anche i nominativi dei fratelli e delle sorelle del ruolo degli emeriti, per valutare se ci siano confratelli o consorelle che, per il loro servizio, possano essere assegnati d’ufficio al ruolo di attivi o a Capi di Guardia ad honorem o rimanere emeriti.
I fratelli e le sorelle rimasti nella categoria degli aggregati, saranno chiamati dal Magistrato ed interpellati se ritengono di rimanere nel ruolo degli aggregati, che si prevede ad esaurimento, oppure passare nel ruolo degli attivi.
Coloro che non risponderanno ingiustificatamente all’invito, saranno dichiarati dimissionari.
I fratelli e le sorelle rimasti nel ruolo ad esaurimento, mantengono tutti i diritti dei quali godevano secondo i precedenti statuti.
E’ fatto solo obbligo di partecipare alla vita della Confraternita, specificatamente alle assemblee.
L’assenza ingiustificata da tre assemblee consecutive, comporta la decadenza del ruolo.
F.to: Luigi Bartoletti
Giancarlo Lo Schiavo Notaio
Ultimo aggiornamento (Martedì 16 Febbraio 2010 21:56)
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